Art. 2.
(Edifici).

      1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

           a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

           b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. È esclusa la competenza

 

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per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.

      2. La progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.
      3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle per gli edifici vincolati previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
      4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1.
      5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.